Il controllo della caldaia è un’operazione obbligatoria prevista dalla normativa contenuta nel DPR 74/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013 per garantirne la sicurezza, migliorare l’efficienza energetica e cercare di ridurre eventuali incidenti causati dall’invecchiamento.
La scadenza del controllo dipende dal tipo di modello della stessa ed è indicata nelle istruzioni tecniche della casa costruttrice o viene fornita dall’installatore.
Il responsabile è l’utilizzatore della caldaia, che sia proprietario o affittuario, e sono a suo carico i costi della manutenzione e la custodia del libretto.
Il controllo dei fumi, invece, è un’operazione obbligatoria relativa all’efficienza energetica dell’impianto effettuabile solo da un tecnico specializzato. Le cadenze, secondo allegato A del n.74 del 2013, dipendono dal tipo di impianto e di combustibile usato:
– ogni 2 anni per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw;
– ogni 4 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw;
– ogni anno per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw;
– ogni 2 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100kw