Le dichiarazioni di rispondenza non sostituiscono la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di legge, ma servono per integrarle, attestando che tutte le parti degli impianti non munite di certificazione sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Viene rilasciata una relazione tecnica attestante la conformità dell’impianto alle normative vigenti timbrata e firmata da parte della ditta incaricata dell’installazione. I soggetti autorizzati al rilascio della dichiarazione di rispondenza sono i professionisti iscritti all’ordine da più di cinque anni e i tecnici responsabili delle ditte installatrici.

La certificazione dell’impianto viene richiesta dai Comuni per il rilascio di vari attestati, come quello di agibilità e di varie autorizzazioni, come quelle previste per l’apertura di un locale commerciale.  Viene rilasciata dall’installatore o dall’impresa che ha adoperato su un impianto nuovo o esistente inteso come ampliamento o manutenzione straordinaria. Serve ad attestare che le lavorazioni siano state eseguite a regola d’arte utilizzando componenti a norma e secondo le normative vigenti.

Contiene i dati dell’impresa, del committente, del luogo dove sono state eseguite le lavorazioni, il tipo di impianto, i materiali usati, eventuale schema, riferimento alle norme e la camera di commercio dell’installatore.

In caso di vendita dell’immobile, la certificazione deve essere allegata all’atto notarile di vendita.

Nel caso in cui l’impianto sia stato effettuato antecedentemente al 1990 e sia sprovvisto di certificazione di conformità ai sensi di legge, occorre indicarlo nell’atto e sarà obbligo dell’acquirente adeguare l’impianto alla normativa vigente.